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La normativa
LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 34
LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2001, n. 34 Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria.
TITOLO I
Principi generali
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e del proprio Statuto, con la presente legge, disciplina gli interventi volti a perseguire le finalità di cui all'art. 1 della legge 2/12/1991n. 390 ed intese a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi.
Art. 2
(Destinatari degli interventi)
1. I servizi ed i benefici determinati in attuazione della presente legge sono destinati agli studenti, indipendentemente dall'area geografica di provenienza, iscritti al corsi di studio dell'università, degli istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, comprese le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di Musica, aventi sede in Calabria.
2. Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi, i rifugiati politici e gli studenti provenienti da università di paesi esteri che abbiano stipulato accordi di collaborazione scientifica, di ricerca e culturale con le Università e gli Istituti di cui al comma 1, fruiscono dei servizi e delle provvidenze previste dalla presente legge nella stessa misura stabilita per gli studenti di nazionalità italiana, quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 20 della legge n. 390 del 2/12/1991.
3. Le Istituzioni di cui al comma 1 sono comprese, nei successivi articoli, nella dizione Università.
Art. 3
(Tipologia degli interventi)
1. Le finalità indicate nel precedente art. 1 sono realizzate attraverso l'erogazione delle seguenti tipologie di servizi e benefici:
a) borse di studio;
b) alloggi;
c) ristorazione;
d) trasporti;
e) informazione e orientamento al lavoro;
f) prestiti d'onore;
g) servizi culturali, librari ed editoriali;
h) viaggi di studio e di ricerca;
i) interscambi culturali con Università italiane e straniere;
l) assistenza sanitaria e medicina preventiva;
m) interventi a favore di studenti portatori di handicap;
n) ogni altro intervento ritenuto utile, in coerenza con la presente legge e con la programmazione regionale di cui all’art. 24.
Nella sezione modulistica on line è possibile scaricare il testo integrale della L.R.34/2001
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